Cosa Serve Per Aprire Un Compro Oro

Il commercio dei metalli preziosi è oggi sottoposto ad alcune leggi che regolano in particolare, l’esecuzione delle specifiche attività, nonché gli obblighi di verifica rientranti nel più generale piano antiriciclaggio.

Le attività connesse al mercato dell’oro non sono trattate dal legislatore alla stessa stregua, dovendosi effettuare una distinzione preliminare tra chi è considerato Operatore Professionale in Oro e chi, pur non avendo questo “titolo” e non dovendo sottostare alle relative norme, tratta materiali preziosi.

Le norme di riferimento sono la L. 7/2002 e il Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 14.07.2000 e la loro applicazione è garantita dall’Autorità Giudiziaria, che ha poteri non solo di accertamento, ma anche sanzionatori, tesi a limitare il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività.

La prima distinzione da considerare, riguarda l’oro stesso: l’art.1 della L.7/2002, individua due categorie, corrispondenti all’oro da investimento e all’oro destinato alla lavorazione industriale.

Rientrano nella prima, i lingotti, le barre, che siano venduti con un prezzo pari al valore dell’oro puro in essi contenuto, nonché le monete da investimento caratterizzate da un’elevata purezza (pari o superiore ai 900 millesimi).

L’oro destinato all’industria ricomprende non solo la materia prima da destinarsi a fusione, ma anche i semilavorati e l’oro da investimento che si intenda distrarre dalla sua funzione di riserva di valore.

Resta quindi escluso dall’ambito di applicazione della legge non solo l’oro cosiddetto ornamentale da gioielleria (ovvero i gioielli), ma anche quello utilizzato in elettronica, nonché quello destinato all’uso medico.

Secondo la lettera della legge, il commercio dell’oro da investimento e industriale è riservato alle Banche e agli Operatori Professionali in Oro, intendendosi come tali, coloro che esercitano il commercio di questi preziosi in proprio o per conto di terzi in via professionale nel rispetto di alcuni requisiti.

Innanzitutto devono avere la forma giuridica di società di capitali (Spa, Sapa, Srl o Cooperativa), avere un capitale sottoscritto e versato pari almeno a 120.000 Euro e indicare nell’oggetto sociale il commercio in oro.

Inoltre è richiesto che chi apporta il capitale, chi sia investito dell’amministrazione, nonché chiunque sia investito, in qualità di dipendente, di funzioni direttive, sia in possesso degli stessi requisiti di onorabilità richiesti dal T.U. in materia bancaria e creditizia.

L’inizio dell’attività professionale in oro, deve essere obbligatoriamente comunicato alla Banca d’Italia che, oltre a compiti di tenuta di un apposito albo, ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti.

Questo tipo di attività non è incompatibile con altre, prima fra tutte quella di compro oro, che resta esclusa dall’applicazione della normativa fin qui vista.

La stessa Banca d’Italia, in una comunicazione rivolta agli operatori, ha sottolineato come essa sia deducibile per esclusione dalla lettera della legge.

Tra le attività riconducibili ai compro oro, è possibile citare ad esempio, la tradizionale compravendita di beni in oro (gioielli o monili) usati, anche rovinati, che vengono poi rivenduti a terzi o fonderie o ricondizionati e reimmessi sul mercato.

In questo caso infatti, l’esercente si limita alla vendita di un prodotto “finito”, che esula dalle definizioni della normativa sugli Operatori Professionali in Oro.

Allo stesso modo ai compro oro “puri”, non è permesso acquistare oro usato al fine di fonderlo.

Tale divieto sussiste sia nel caso in cui la fusione sia effettuata in proprio, sia qualora la si affidi a terzi, mantenendo però sul risultato della stessa il diritto di proprietà.

Chi voglia esercitare l’attività di compro oro pura, limitata cioè alla compravendita del cosiddetto oro ornamentale da gioielleria, non dovrà quindi possedere obbligatoriamente i requisiti indicati dalla L. 7/2002, né provvedere alla comunicazione ivi prescritta.

La Banca d’Italia non esercita sui compro oro alcun tipo di controllo o sorveglianza relativo all’attività, ma può entrarvi in contatto, non direttamente e per tramite dell’apposita Unità di Informazione Finanziaria, per garantire l’ottemperanza degli obblighi inerenti all’antiriciclaggio.

Anche i compro oro infatti, pur non essendo operatori professionali, sono tenuti al rispetto dell’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (recante il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza), nonché della normativa specifica successivamente emanata.

Tra gli obblighi facenti capo a tutti coloro che commerciano oro, indipendentemente dalla qualifica di professionalità, oltre all’obbligatoria tracciabilità di pagamenti per cifre superiori ai 999 Euro, vi è ad esempio l’adeguata verifica della clientela.

Nella pratica essa impone ai compro oro di effettuare di persona le transazioni con i clienti, anche privati.

Richiedendosi infatti la compilazione di appositi moduli attestanti l’identità del soggetto cedente, nonché la verifica circa la congruità dei dati e la validità dei documenti, non è attualmente possibile effettuare una procedura di vendita totalmente telematica.